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Animali abbandonati: cosa dice la legge
Cosa dice la legge
Continuiamo a parlare di questa pratica odiosa e criminale, concentrandoci stavolta, sulle sanzioni in cui incorre chi se ne rende colpevole. Sanzioni, a nostro parere, sempre troppo lievi. Abbiamo parlato diffusamente in altri articoli di come comportarsi se assistiamo all'abbandono di un animale (qui il link)o se ne troviamo uno per la strada (qui il link). Abbiamo anche espresso chiaramente il nostro pensiero in merito (qui il link). Ora però, vogliamo accennare anche alle conseguenze puramente legali che questo atto che ci permettiamo di definire schifoso e criminale può comportare.

Cosa dice la legge

Non siamo dei legali, quindi ci asterremo dal dare interpretazioni o commenti. Pensiamo però che avere sotto mano i vari articoli di legge che condannano questa pratica possa essere utile in caso di necessità, per esempio se doveste assistere a un abbandono o maltrattamento. L'abbandono di animale è punito dall'articolo 727 del Codice Penale, che recita:

"Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
 Quindi, ricordiamolo, abbandono e detenzione in sofferenza sono entrambi reati penali. Prima del 2004, l'art. 727 era l'unico a sanzionare i comportamenti che provocavano sofferenza negli animali, riferendosi al loro maltrattamento. Con la 189/2004 le cose sono in parte cambiate: l'articolo 727 c.p. punisce l'abbandono di animali mentre il maltrattamento viene riportato al nuovo art. 544-ter con sanzioni aggravate.

Legge 20 luglio 2004, n.189

Riportiamo alcuni punti fondamentali della legge del 2004, inserita dopo il titolo IX del libro II del codice penale. Una legge il cui nome indica già una sensibilità nuova. DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Al 544-quater si punisce chi organizza spettacoli e manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali. Al 544-quinquies vengono sanzionati i combattimenti tra animali. Proseguendo con la lettura, si arriva alla modifica dell'Art. 727, sopra riportato. Tra gli altri divieti, quello di utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. La nuova legge, inoltre, prevede "l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche". Fonte di riferimento, tratta dal sito della Camera dei Deputati, a questo link

I pareri della Cassazione

Qui di seguito una raccolta di massime della Cassazione sull'argomento abbandono. Spunti che fanno giurisprudenza, ma che soprattutto fanno riflettere. Cassazione penale Sezione VII sentenza del 10/07/2015 n. 46560 Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'anumale, procurandogli dolore e afflizione. Cassazione penale Sezione III sentenza del 25/06/2014 n. 41362 Il detentore di animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza. Cassazione penale Sezione III sentenza del 10/07/2000 n. 11056 Costituisce forma di maltrattamento idoneo a configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 727 c.p. l'abbandono durante il periodo estivo di un animale, atteso che la norma tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di propria sensibilità psico-fisica, e come tali capaci di avvertire il dolore causato dalla mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono. (Nel caso in esame due gattini abbandonati in un giardino erano morti di inedia). Un ultimo punto, quello che abbiamo evidenziato, davvero cruciale: sembra che, nella percezione di chi abbandona un animale, questa consapevolezza sia del tutto assente, forse frutto di un retaggio antico che riteneva gli animali privi della capacità di dolore e sofferenza, ritenuta solamente umana. Un relitto del passato che purtroppo crea danni enormi anche nel nostro presente. Fonte di riferimento, con ulteriori approfondimenti: qui il link. 

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